Notifica presso il vecchio indirizzo, fisco
Cassazione, sentenza del 18 novembre 2016 – – Notifica presso il vecchio indirizzo: legittima, se non si informa il Fisco. L’ufficio finanziario non è tenuto a ricercare il contribuente fuori dal suo ultimo domicilio
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Notifica presso il vecchio indirizzo:
legittima, se non si informa il Fisco
di Sonia Angeli – pubblicato Venerdì 2 Dicembre 2016 da www.fiscooggi.it –
L’ufficio finanziario non è tenuto a ricercare il contribuente fuori dal suo ultimo domicilio, mentre è onere di quest’ultimo segnalare all’amministrazione eventuali trasferimenti
La disciplina della notifica degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere tale ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, per cui il mancato adempimento, originario o successivo, di questa comunicazione legittima l’ufficio a eseguire le notifiche all’ultimo domicilio fiscale noto. Non è illegittimo, quindi, il procedimento notificatorio, quando viene seguita una modalità più garantista per il destinatario.
Così si è espressa la Cassazione che, con la sentenza 23509 del 18 novembre 2016, ha rigettato il ricorso del contribuente, con conseguente condanna alle spese.
I fatti
Un contribuente presentava ricorso […] continua a leggere>>
La raccomandata “informativa”, peraltro, non sostituisce l’atto da notificare, ma contiene solo la “notizia” del suo avvenuto deposito presso la casa comunale. In virtù di questa sua natura, non è necessario, per la sua consegna, ricorrere all’ufficiale giudiziario, al messo comunale o ai messi speciali autorizzati dall’Amministrazione (legge 890/1982), basta solo che siano rispettate le disposizioni del regolamento postale per la raccomandata ordinaria (cfr Cassazione, 26864/2014).
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