Sezione: foro del consumatore
Viaggio aereo: acquisto online, volo con vettore diverso, danni
Giudice di Pace di Napoli, Sez. VII Civile, sentenza del 19 maggio 2020 – – – Viaggio aereo: acquisto online –partenza con vettore diverso – meno confort a bordo – inadempimento contrattuale parziale -risarcimento danni – competenza territoriale – foro del consumatore
Clausola vessatoria e foro competente, professionista e consumatore
Cassazione Civile, 28 settembre 2016 – – Clausola vessatoria e foro competente – Mancanza di esito positivo dell’accertamento della non vessatorietà ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs, n. 5/2006
Viaggio aereo: trasporto con vettore diverso, inadempimento, danni
Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 27 ottobre 2015 – – Viaggio aereo – trasporto con vettore diverso da quello concordato, senza preavviso e con differenti standard di confort rispetto a quelli del volo prenotato – inadempimento contrattuale – sussistenza – risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali // competenza funzionale – competenza per territorio – applicabilità codice del consumo – foro del consumatore
Ritardo aereo, danni, competenza territoriale
Giudice di Pace di Salerno, sentenza del 6 giugno 2015 – – Compagnia aerea con sede secondaria in Italia, trasporto aereo, contratto di, prenotazione online, ritardo volo, inadempimento, responsabilità, luogo di conclusione del contratto, domanda di risarcimento danni, normativa applicabile, codice del consumo, competenza territoriale del giudice di pace di Salerno, sussiste
Calcio, insulti a tifosi ospiti: società deve danni non patrimoniali
[Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, sentenza 18 luglio 2014 – Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 03 marzo 2015] Essere costretto a lasciare lo stadio per cori ed invettive violenti volgari ed intimidatorie da parte di tifosi della squadra avversaria può dar luogo a risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali … foro del consumatore – Inammissibilità appello (Luigi Vingiani)
Avvocato, parcella, è competente il foro del cliente
Cassazione, ordinanza del 12 marzo 2014 – – La regola del foro esclusivo del consumatore … liti per il recupero della parcella dell’ avvocato
Nozione di consumatore, applicabilità a persone giuridiche
Codice del Consumo – nozione di consumatore – applicabilità alle persone giuridiche che concludono contratti con le Imprese erogatrici di servizi pubblici – sussiste – – – Giudice di Pace di Cagliari, ordinanza del 12.11.2013
Cassazione: Lite con il professionista nel tribunale del cliente
CASSAZIONE, gennaio 2014 – – -Lite con il professionista nel tribunale del cliente
Contratto c/c, foro del consumatore, esclusione per la s.a.s.
Foro del consumatore. Nullità D.I., incompetenza per territorio
Pedaggio autostrada e foro del consumatore
GIUDICE DI PACE DI ACERRA, ordinanza del 11 marzo 2010 – – – Pedaggio autostrada e foro del consumatore
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Pedaggio autostrada e Foro del consumatore
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COMPETENZA PER TERRITORIO
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[GIUDICE DI PACE DI ACERRA, Avv. Gianpaolo Ciampa,
ordinanza del 11 marzo 2010, depositata il 15 aprile 2010]
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(cortesemente segnalata da Avv. Francesco Piscopo)
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GIUDICE DI PACE DI ACERRA
ORDINANZA RESA FUORI UDIENZA
Procedimento N° 2475/09 R.G.
TRA
– Meviox (attore)
– Autostrade per l’Italia SpA (convenuta)
Il Giudice di Pace, sciogliendo la riserva che precede, sull’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta Autostrade per l’Italia SpA, osserva quanto segue.
Va risolta preventivamente la questione in ordine alla natura del pedaggio autostradale e del consequenziale rapporto tra utente e società Autostrade.
Ritiene questo giudice che, nella fattispecie, non si verte in tema di tassa, o di tributo imposto all’utente per poter usufruire di un servizio pubblico.
Il corrispettivo di un servizio pubblico è qualificato come tassa quando il servizio prevalentemente si concreta nel compimento di un’attività identica, ripetuta, frazionabile in singole prestazioni determinate e regolate dalla legge.
Si tratta, invece, di prezzo pubblico, ovvero di corrispettivo verso la messa a disposizione di un bene o di un’opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale, dove l’attività dell’amministratore è preventivamente dispiegata (direttamente o indirettamente) nella realizzazione del bene o dell’opera, il cui uso è poi consentito ai privati, previo pagamento di una somma di danaro, anche in funzione del recupero totale o parziale del costo dell’opera.
A conferma della correttezza dell’impostazione secondo la quale il pedaggio autostradale costituisca un prezzo e non un tributo è offerta dai rilievi che alla determinazione delle relative tariffe concorre il CIPE, che gli adeguamenti delle tariffe sono autorizzati con decreti ministeriali, che la legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti con i quali l’Anas fissa gli importi delle tariffe autostradali con riferimento a ciascun ente concessionario è riconosciuta alle associazioni che abbiano lo scopo di tutelare gli interessi economici dei consumatori e degli utenti; il che non appare conciliabile con la configurazione delle tariffe autostradali come tributo, che non potrebbe non comportare la conseguenza dell’assoggettamento della fattispecie impositiva al principio della riserva di legge, posto anche in materia tributaria dall’art. 23 della Costituzione (cfr. Cass., sent. N. 298 del 13/1/03).
Da quanto precede, consegue la qualificazione del rapporto in oggetto come contratto commutativo a titolo oneroso.
Tanto premesso, deve ritenersi il contratto che occupa rientrante nel paradigma normativo di cui al d.lgs. 08 settembre 2005 n. 206, che disciplina la fattispecie del contratto tra consumatore e professionista.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1) lett. a) si intende per consumatore od utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta; in base alla lett. c) è professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Ai sensi della lettera e) del medesimo articolo, per prodotto deve intendersi qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale.
Tanto precisato, sul punto controverso della competenza territoriale del giudice adito, si osserva che la Suprema Corte, con varie pronunce, ha ribadito che “nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u) d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (e già dell’art. 1469 bis, comma 3, c.c.) la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza od il domicilio elettivo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 4208 del 23/2/07; Cass. Civ. Sez. III, 26/09/08, n. 24262; Cass. Civ. Sez. II, n. 27911 del 24/11/08).
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione e rinvia la causa per la trattazione all’udienza del …../06/10
E’ verbale.
Si comunichi alle parti costituite
Acerra 11.03.2010
Il Giudice di Pace
Avv. Gianpaolo Ciampa